730 on line

Il 730 on line: il Fisco che non ti scomoda

Spesso per assolvere ai propri obblighi e doveri il contribuente è costretto ad addentrarsi nei meandri della materia fiscale ed è facilmente esposto al rischio di errori nella compilazione della propria dichiarazione dei redditi. Fare il 730 da soli porta via tempo e a volte basta non essere al corrente di tutte le ultime novità fiscali per rinunciare a notevoli risparmi d'imposta. Affidarsi ad un professionista quindi quasi sempre conviene e da oggi ci si può avvalere delle moderne tecnologie di comunicazione per smaltire burocrazia, risparmiare sui costi e velocizzare le procedure.
La novità introdotta dal 2011 è il 730 on line. Se sei un dipendente o pensionato un po' avvezzo all'uso del pc e di internet potrai presentarci il tuo 730 comodamente senza muoverti da casa ed evitando lunghe file o attese. La documentazione potrà esserci inviata per posta o, se hai uno scanner, a mezzo files in formato pdf per e-mail o nell’Area Riservata di questo sito. L'invio cartaceo è consigliato nel caso in cui la documentazione sia particolarmente voluminosa o non si sia attrezzati per scannerizzare in modo veloce tutti i documenti. Una volta che avremo ricevuto la documentazione, se è tutto ok, ti invieremo una mail con le istruzioni per il pagamento, ricevuto il quale, provvederemo a predisporre il modello 730 e te lo rimanderemo sottoscritto dal professionista al tuo indirizzo di posta elettronica o nell’Area Riservata, non dovrai far altro che rimandarcelo firmato e aspettare l'invio del prospetto finale che evidenzia le imposte a credito o a debito (entro il 15 giugno 2012). Basta inviarci la documentazione e pensiamo a tutto noi! Il servizio 730 on line è facile, sicuro e conveniente: costa solo 35,00 € (congiunto 65 €) iva compresa!!!

Come funziona il servizio

Per usufruire del servizio dovrai seguire queste semplici istruzioni:
1) Verificare se hai i requisiti per compilare il Modello 730 (consulta la sezione “Chi può fare il 730”);
2) Inoltrare la richiesta del servizio attraverso la form “Richiesta preventivo” di questo sito o tramite messaggio di posta elettronica all’indirizzo info@studiomicucci.it.;
3) Inviarci la documentazione (della quale avrai ricevuto un promemoria in formato pdf) registrandoti nell’Area Riservata del sito oppure a mezzo e-mail o, se preferisci, tramite fax o posta ordinaria;
4) Attendere le istruzioni per il pagamento a mezzo bonifico bancario o direttamente sul sito con PAYPAL: il sistema di pagamento PAYPAL è un sistema sicuro per i pagamenti online che utilizza efficaci strumenti di prevenzione delle frodi che accetta tutte le maggiori carte di credito e carte prepagate (per maggiori informazioni visita il sito ufficiale all’indirizzo www.paypal.it): per chi utilizza questo sistema di pagamento è prevista una maggiorazione del 3,4% dell’importo pagato a titolo di rimborso della commissione richiesta da Paypal;
5) Attendere l'invio tramite e-mail o l’avviso di download dall’Area Riservata del modello compilato e sottoscritto dal professionista, stamparlo e rimandarcelo firmato con le stesse modalità;
6) Attendere l'invio del conteggio finale delle imposte.
Chi paga con bonifico, può inviare la contabile dell’avvenuto pagamento per accelerare i tempi di evasione della pratica.
N.B.: NON DIMENTICARE DI COMUNICARCI LA TUA SCELTA PER L'OTTO ED IL CINQUE PER MILLE.

Cosa c'è da sapere sul Modello 730

Quali redditi dichiarare
Il modello 730 può essere utilizzato per dichiarare le seguenti tipologie di reddito, possedute nel periodo d'imposta oggetto di dichiarazione:
• redditi di lavoro dipendente;
• redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (es. co.co.co. e contratti di lavoro a progetto);
• redditi dei terreni e dei fabbricati;
• redditi di capitale;
• redditi di lavoro autonomo per i quali non è richiesta la partita IVA;
• alcuni dei redditi diversi (es. redditi di terreni e fabbricati situati all'estero);
• alcuni dei redditi assoggettabili a tassazione separata.

I vantaggi del 730
Il modello 730 presenta numerosi vantaggi: è facile da compilare, non richiede calcoli e, soprattutto, permette di ottenere i rimborsi direttamente in busta paga o con la pensione, in tempi rapidi. Il modello è composto dal frontespizio per l'indicazione dei dati anagrafici e da alcuni quadri.

I conguagli d’imposta a credito o a debito
A partire dalla retribuzione di competenza del mese di luglio il sostituto d'imposta deve effettuare i rimborsi Irpef o trattenere le somme o le rate (se è stata richiesta la rateizzazione), dovute a titolo di saldo e primo acconto Irpef, di addizionali regionale e comunale all'Irpef, di acconto del 20 per cento su taluni redditi soggetti a tassazione separata, di acconto all'addizionale comunale all'Irpef. Per i pensionati queste operazioni sono effettuate a partire dal mese di agosto o di settembre (anche se è stata richiesta la rateizzazione). Se la retribuzione erogata nel mese è insufficiente, la parte residua, maggiorata dell'interesse previsto per le ipotesi di incapienza, sarà trattenuta nei mesi successivi fino alla fine del periodo d'imposta. A novembre dovrà essere effettuata la trattenuta delle somme dovute a titolo di seconda o unica rata di acconto Irpef. Se il contribuente vuole che la trattenuta della seconda o unica rata di acconto Irpef sia effettuata in misura minore rispetto a quanto indicato nel prospetto di liquidazione (perché, ad esempio, ha molte spese da detrarre e calcola che le imposte da lui dovute dovrebbero ridursi) oppure che non sia effettuata, deve comunicarlo per iscritto al sostituto d'imposta entro il 30 settembre indicando, sotto la propria responsabilità, l'importo che ritiene eventualmente ritiene dovuto.

La dichiarazione congiunta
Quando entrambi i coniugi possono autonomamente avvalersi dell’assistenza fiscale, il modello 730 può essere presentato in forma congiunta. La presentazione congiunta del modello 730 è possibile anche nei casi in cui il coniuge non è fiscalmente a carico e possiede redditi di qualsiasi categoria dichiarabili con il modello 730, a eccezione, ad esempio, di quelli di lavoro autonomo e d’impresa. La dichiarazione congiunta non può essere presentata nel caso di morte di uno dei coniugi avvenuta prima della presentazione della dichiarazione dei redditi.

In caso di errore c'è il 730 integrativo
Se, dopo un attento controllo del prospetto di liquidazione delle imposte (modello 730/3) ricevuto dal sostituto d'imposta o dall'intermediario, si riscontrano errori di compilazione o di calcolo, è possibile rivolgersi a chi ha prestato l'assistenza per correggerli. In questo caso è necessario compilare il modello 730 rettificativo. Quando il modello è stato compilato in modo corretto, ma il contribuente si è accorto di aver dimenticato di esporre degli oneri deducibili o detraibili, c’è la possibilità di:
• presentare entro il 25 ottobre un modello 730 integrativo, con la relativa documentazione. Il modello 730 integrativo deve essere presentato a un intermediario (Caf, professionista), anche se il modello precedente era stato presentato al datore di lavoro o all’ente pensionistico;
• presentare, in alternativa, un modello Unico Persone fisiche entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta successivo.
Se, invece, il contribuente si è accorto di aver dimenticato di dichiarare dei redditi oppure ha indicato oneri deducibili o detraibili in misura superiore a quella spettante, deve presentare obbligatoriamente un modello Unico Persone fisiche e pagare direttamente le somme dovute, compresa la differenza rispetto all’importo del credito risultante dal modello 730, che verrà comunque rimborsato dal sostituto d'imposta.

Chi può fare il 730 e chi no

Possono utilizzare il modello 730 i contribuenti che nel periodo d’imposta di presentazione sono: pensionati o lavoratori dipendenti (compresi coloro per i quali il reddito è determinato sulla base della retribuzione convenzionale: per esempio, i dipendenti italiani inviati all’estero per lavoro)
• contribuenti che percepiscono indennità sostitutive di reddito di lavoro dipendente (quali il trattamento di integrazione salariale, l’indennità di mobilità, ecc.)
• soci di cooperative di produzione e lavoro, di servizi, agricole e di prima trasformazione dei prodotti agricoli e di piccola pesca
• sacerdoti della Chiesa cattolica
• giudici costituzionali, parlamentari nazionali e altri titolari di cariche pubbliche elettive (consiglieri regionali, provinciali, comunali, ecc.)
• soggetti impegnati in lavori socialmente utili
• produttori agricoli esonerati dalla presentazione della dichiarazione dei sostituti d’imposta (modello 770 semplificato e ordinario), Irap e Iva.
Non tutti i lavoratori dipendenti e pensionati possono utilizzare il modello 730. Infatti, non possono avvalersi della presentazione di questo modello (e devono presentare la dichiarazione modello Unico) coloro che possiedono, oltre al reddito di lavoro dipendente, anche redditi di impresa e redditi derivanti dall’esercizio di arti o professioni. In particolare, non possono utilizzare il modello 730, ma devono presentare il modello Unico Persone fisiche, i contribuenti che nel periodo d’imposta oggetto di dichiarazione hanno posseduto:
• redditi d'impresa, anche in forma di partecipazione
• redditi di lavoro autonomo per i quali è richiesta la partita Iva (come ad esempio i redditi percepiti da chi esercita arti e professioni in forma abituale)
• redditi “diversi” (ad esempio, proventi derivanti dalla cessione totale o parziale di aziende, proventi derivanti dall’affitto e dalla concessione in usufrutto di aziende).
Non possono, inoltre, utilizzare il modello 730 i contribuenti che:
• devono presentare anche una delle seguenti dichiarazioni: Iva, Irap, modelli 770 ordinario e semplificato (ad esempio, imprenditori agricoli non esonerati dall’obbligo di presentare la dichiarazione Iva, venditori “porta a porta”) • non sono residenti in Italia nel periodo d’imposta oggetto di dichiarazione e/o in quello di presentazione del modello • devono presentare la dichiarazione per conto dei contribuenti deceduti • nel periodo d’imposta di presentazione del modello, percepiscono redditi di lavoro dipendente erogati esclusivamente da datori di lavoro non obbligati a effettuare le ritenute d’acconto (ad esempio, collaboratori familiari e altri addetti alla casa).
Sono infine esonerati dal presentare il 730 i contribuenti che nel periodo d’imposta oggetto di dichiarazione hanno posseduto:
• un reddito complessivo, al netto dell'abitazione principale e relative pertinenze, non superiore a euro 8.000 nel quale concorre un reddito di lavoro dipendente o assimilato con periodo di lavoro non inferiore a 365 giorni e il sostituto d'imposta non ha operato ritenute;
• un reddito complessivo, al netto dell'abitazione principale e relative pertinenze, non superiore a euro 7.500 nel quale concorre un assegno periodico corrisposto dal coniuge ad eccezione di quello relativo al mantenimento dei figli;
• un reddito complessivo, al netto dell'abitazione principale e relative pertinenze, non superiore a euro 7.500 nel quale concorre un reddito di pensione con periodo di pensione non inferiore a 365 giorni e il sostituto d'imposta non ha operato ritenute;
• un reddito complessivo, al netto dell'abitazione principale e relative pertinenze, non superiore a euro 7.750, nel quale concorre un reddito di pensione con periodo di pensione non inferiore a 365 giorni e il soggetto ha un'età pari o superiore a 75 anni e il sostituto d'imposta non ha operato ritenute;
• un reddito complessivo, al netto dell'abitazione principale e relative pertinenze, non superiore a euro 4.800 nel quale concorre uno dei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente per i quali la detrazione prevista non è rapportata al periodo di lavoro (es. compensi percepiti per l'attività libero professionale intramuraria del personale dipendente dal Servizio sanitario nazionale, redditi derivanti da attività commerciali non esercitate abitualmente, redditi derivanti da attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente); • solo redditi di lavoro dipendente (anche se corrisposti da più soggetti ma certificati dall'ultimo sostituto d'imposta che ha effettuato il conguaglio) e reddito dei fabbricati, derivante esclusivamente dal possesso dell'abitazione principale e di sue eventuali pertinenze (box, cantina, ecc.);
• solo redditi da pensione per un ammontare complessivo non superiore a euro 7.500 goduti per l'intero anno, ed eventualmente anche redditi di terreni per un importo non superiore ad euro 185,92 e dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze;
• solo redditi fondiari (terreni e/o fabbricati) per un ammontare complessivo non superiore a euro 500;
• solo redditi di lavoro dipendente o di pensione corrisposti da un unico sostituto d'imposta obbligato ad effettuare le ritenute di acconto ed eventualmente redditi di fabbricati derivanti esclusivamente dal possesso dell'abitazione principale e di sue eventuali pertinenze;
• solo redditi esenti (ad es. rendite erogate dall'Inail esclusivamente per invalidità permanente o per morte, talune borse di studio, pensioni di guerra, pensioni privilegiate ordinarie corrisposte ai militari di leva, pensioni, indennità, comprese le indennità di accompagnamento e assegni erogati dal Ministero dell'Interno ai ciechi civili, ai sordi e agli invalidi civili, sussidi a favore degli hanseniani, pensioni sociali e compensi per un importo complessivamente non superiore a euro 7.500 derivanti da attività sportive dilettantistiche);
• solo redditi di lavoro dipendente corrisposti da più soggetti, se ha chiesto all'ultimo datore di lavoro di tener conto dei redditi erogati durante i precedenti rapporti e quest'ultimo ha effettuato conseguentemente le operazioni di conguaglio;
• solo redditi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa compresi i lavori a progetto intrattenuti con uno o diversi sostituti d'imposta, se interamente conguagliati, ad eccezione delle collaborazioni di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale rese in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche;
• solo redditi dei fabbricati derivanti esclusivamente dal possesso dell'abitazione principale e di sue eventuali pertinenze (box, cantina, ecc.);
• solo redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta (ad es. redditi derivanti da attività sportive dilettantistiche per un importo fino a euro 28.158,28; interessi sui conti correnti bancari o postali; redditi derivanti da lavori socialmente utili);
• solo redditi soggetti ad imposta sostitutiva (ad es. interessi sui BOT o sugli altri titoli del debito pubblico).

La Documentazione da produrre

Prima di rivolgersi al nostro Studio il contribuente deve recuperare i documenti relativi a ritenute, oneri deducibili e detraibili, versamenti, eccedenze di imposta. In particolare, sia che si richieda l’assistenza per la compilazione, sia che si consegni il modello già compilato, vanno esibiti i seguenti documenti anche solo in fotocopia:
• il Cud (Certificazione unica dei redditi di lavoro dipendente, equiparati ed assimilati) rilasciato dal datore di lavoro o dall’ente pensionistico e le altre certificazioni dalle quali risultino le ritenute subite sui redditi di lavoro dipendente, sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, sui redditi di lavoro autonomo occasionale, ecc.
• fatture, ricevute, scontrini, quietanze che attestino le spese sostenute nel corso dell’anno per le quali è prevista la deducibilità dal reddito complessivo o il riconoscimento di detrazioni dall’imposta lorda
• altra documentazione necessaria per il riconoscimento delle spese deducibili o detraibili, come, ad esempio, per gli interessi passivi, la copia del contratto di mutuo per l’acquisto dell’immobile adibito ad abitazione principale; per l’assicurazione sulla vita, la copia della polizza o altra certificazione rilasciata dalla compagnia assicuratrice, ecc.
• per le spese sostenute per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, ricevuta della raccomandata inviata al Centro operativo di Pescara per comunicare l’inizio lavori, ricevuta dei bonifici attraverso i quali sono state pagate le opere di ristrutturazione, quietanze di pagamento degli oneri di urbanizzazione, attestati di versamento delle ritenute operate sui compensi dei professionisti, quietanza rilasciata dal condominio (in caso di lavori di manutenzione ordinaria su parti comuni) attestati di versamento degli acconti d’imposta effettuati autonomamente dal contribuente
• ultima dichiarazione presentata, se in questa era stata evidenziata a credito un’eccedenza d’imposta che si intende far valere nel modello 730.
Vi sono, infine, alcuni dati per i quali non è necessario esibire la relativa documentazione: per esempio, i certificati catastali relativi ai terreni e ai fabbricati posseduti, i contratti di locazione stipulati e altri documenti relativi alle detrazioni spettanti.

Posso fare il 730 direttamente nel vostro Studio?

Per chi preferisce la modalità tradizionale di presentazione del Modello 730 ed ha la possibilità di recarsi direttamente presso i nostri uffici, non deve far altro che venire in Studio munito di tutta la documentazione (preferibilmente su appuntamento) tutti i giorni feriali (escluso il sabato) al mattino dalle 10,00 alle 13,00 o al pomeriggio dalle 16,30 alle 19,30. Coloro che presenteranno il modello già debitamente compilato e completo di tutta la documentazione relativa usufruiranno gratuitamente del servizio. Chi decide di avvalersi della nostra assistenza potrà farlo a tariffe davvero convenienti.
 
 

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